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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8-bis.3. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/05/2010  [ apri ]
8-bis.3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8-bis.

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«9-bis. Il regolamento prevede altresì, per i trasporti della medesima tipologia di beni ripetuti nel tempo, il rilascio dell'autorizzazione periodica con modalità semplificate, stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa. Il Governo è autorizzato ad adeguare alla presente disposizione l'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni».