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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7-quater.2. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/05/2010  [ apri ]
7-quater.2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7-quater.
(Misure previdenziali in favore degli operai agricoli).

1. Fino alla data del 31 giugno 2010, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, nonché gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, valevoli per l'anno 2009, sono notificati alle scadenze e secondo le modalità stabilite ai commi 2 e 4 del medesimo articolo 9-quinquies del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
2. A partire dalle giornate di occupazione, relative all'anno 2010, dichiarate dai datori di lavoro e trasmesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, l'elenco nominativo annuale è notificato ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS sul proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo, secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso.
3. A decorrere dal 1o giugno 2010, sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
4. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative, intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla relativa notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le medesime modalità telematiche di cui al comma 2, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.
5. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente articolo a carico dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.