Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 20-sexies.
(Semplificazioni in materia di attività ispettiva e di vigilanza).
1. Le disposizioni dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si applicano, in quanto compatibili, ai controlli, alle verifiche, alle ispezioni effettuate da tutte le autorità di vigilanza.