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Legislatura XVI

Proposta emendativa 20-quinquies.015. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/05/2010  [ apri ]
20-quinquies.015.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art.. 20-sexies.
(Semplificazione in materia di attività di manutenzione).

1. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti».

ex 20. 038.