stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 20-quinquies.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/05/2010  [ apri ]
20-quinquies.01.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Semplificazione in materia di rifiuto a rischio infettivo derivanti dalle attività di servizio alle persone).

1. Le imprese che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima sino a 30 Kg/giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente.
2. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intende assolto, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la mera compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. La conservazione viene effettuata presso la sede dell'impresa produttrice.
3. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione dei relativi controlli così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. L'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, così come previsto dall'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si intende assolto in quanto i dati sono contenuti nel foglio RT del modello unico del centro di raccolta o smaltimento finale.

ex 20. 05.