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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19-bis.300. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/05/2010  [ apri ]
19-bis.300.
approvato

Sostituirlo con il seguente:

Art. 19-bis.
(Criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace).

1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 91, è aggiunto il seguente:

Art. 91-bis. Le competenze e gli onorari di difesa liquidati dal giudice di pace nelle cause in cui questi è competente ai sensi dell'articolo 7, primo comma, del presente codice, non possono superare il valore della condanna principale.

Il Relatore