stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 18.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/05/2010  [ apri ]
18.01.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Obbligo di fatturazione elettronica).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2011 l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché con enti, agenzie, società per azioni a prevalente capitale pubblico e delle società concessionarie di pubblici servizi, deve essere effettuata esclusivamente in via elettronica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque non oltre trenta giorni prima del 1o gennaio 2011, sono definite le norme tecniche e le procedure per l'attuazione del presente articolo nonché il soggetto gestore del processo elettronico di fatturazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono per le regioni principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
3. A decorrere dal 1o aprile 2011 le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

ex 18. 01.