Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 110 del testo unico di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purché si trovino oltre un chilometro di distanza dalle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione».