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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.0200. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/05/2010  [ apri ]
10.0200.
approvato

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Matrimonio dello straniero).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro per le pari opportunità, in applicazione del principio secondo cui la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico, sono individuati i casi e gli Stati di provenienza per i quali il nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile è sostituito da una dichiarazione dell'autorità competente del paese di origine dalla quale risulti la libertà di stato civile dello straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica, fermo restando quanto previsto da accordi internazionali.

Il Relatore