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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10-bis.1. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/05/2010  [ apri ]
10-bis.1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10-bis.

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. L'amministrazione di cui al comma 7 correda l'AIR degli schemi di atti normativi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri con l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. Per ciascun onere informativo deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7-ter. L'amministrazione di cui al comma 7 non può introdurre nuovi oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese senza corredare l'AIR della dimostrazione di averne ridotti o eliminati altri, anche mediante un nuovo atto normativo, per un pari importo stimato.
7-quater. Gli schemi di atti normativi che non rispettano le disposizioni contenute nei commi 7-bis e 7-ter non possono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio dei ministri».

2. Il Governo è autorizzato ad adeguare alle disposizioni del presente articolo il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170.