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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1-ter.0200. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3209-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/05/2010  [ apri ]
1-ter.0200.
approvato

Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater.
(Delega al Governo per il riassetto normativo del sistema degli incentivi).

1. È differito di diciotto mesi il termine di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 luglio 2009, n. 99, per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del Ministero dello sviluppo economico, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2 ed al comma 3 del medesimo articolo 3 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 con i medesimi criteri di delega, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti.
3. I decreti legislativi cui ai commi 1 e 2 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione normativa e con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si esprime entro quaranta giorni dalla richiesta; decorsi inutilmente quaranta giorni dalla richiesta, si intende espresso avviso favorevole; successivamente, gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario; decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere; qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 2, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. È abrogato il comma 4 dell'articolo 3 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Il Relatore