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Legislatura XVI

Proposta emendativa 20-quater.07. in Assemblea riferita al C. 3209-bis-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/06/2010  [ apri ]
20-quater.07.

Dopo l'articolo 20-quater aggiungere il seguente:
Art. 20-quinquies. - (Semplificazioni in materia di tassa sui rifiuti e loro assimilazione). - 1. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, le parole: «del tipo, delle dimensioni economiche ed operative delle attività che li producono» sono soppresse.
2. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, dopo le parole: «del decreto legislativo n. 114 del 1998.» sono aggiunte le seguenti: «Le amministrazioni comunali, su specifica e singola richiesta dell'impresa che svolge attività di produzione, compatibilmente con la capacità gestionale del servizio, hanno la facoltà di autorizzare formalmente l'utilizzo del servizio pubblico per lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani, con riferimento a quelli prodotti nelle sole superfici indicate nella richiesta stessa. Conseguentemente il richiedente è tenuto al pagamento della tariffa stabilita nello specifico regolamento comunale come riportata nella categoria ad esso riferita».
3. All'articolo 238, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono soppresse le parole: «, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali».

ex 20-quinquies. 012