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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9-bis.02. in Assemblea riferita al C. 3209-bis-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/06/2010  [ apri ]
9-bis.02.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:
Art. 9-ter. - (Misure per la riduzione degli oneri burocratici e da regolazione). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2011, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati negli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche avvalendosi degli strumenti di cui al capo VII del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più decreti legislativi recanti le ulteriori misure necessarie per la soppressione di ogni autorizzazione o controllo sulle imprese dotate di certificazione ISO o equivalente, rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, per le attività coperte da tale certificazione, prevedendo per converso l'attivazione di controlli a campione sulla affidabilità e correttezza delle certificazioni ISO o equivalenti.

ex 9-ter. 02.
9-bis.02.

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:
Art. 9-ter. - (Misure per la riduzione degli oneri burocratici e da regolazione). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2011, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati negli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche avvalendosi degli strumenti di cui al capo VII del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più decreti legislativi recanti le ulteriori misure necessarie per la soppressione di ogni autorizzazione o controllo sulle imprese dotate di certificazione ISO o equivalente, rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, per le attività coperte da tale certificazione, prevedendo per converso l'attivazione di controlli a campione sulla affidabilità e correttezza delle certificazioni ISO o equivalenti.
2. Tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con i principi di cui al comma 1 sono abrogate a decorrere dal 1o gennaio 2012.

ex 9-ter. 02.