Dopo l'articolo 20-quater aggiungere il seguente:
Art. 20-quinquies. - (Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti telefonici). - 1. Sono abrogati la legge 28 marzo 1991, n. 109 e il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314. All'articolo 2, lettera f), del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, le parole: «ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente» sono soppresse.