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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5-ter.7. in Assemblea riferita al C. 3209-bis-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2010  [ apri ]
5-ter.7.

Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:
«Lo strumento attuativo di piani urbanistici oggetto di valutazione ambientale strategica (VAS), o di verifiche ambientali comunque denominate dalle leggi regionali, in coerenza con l'articolo 35, comma 2-ter, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili con la normativa comunitaria, non è sottoposto a VAS né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plani volumetrici, tipologici e costruttivi di interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. All'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Le Regioni, nell'adeguamento di cui al comma 1, definiscono le modalità di svolgimento della VAS contenute nella parte seconda, titolo secondo del presente decreto legislativo, per integrarle con le disposizioni in materia di governo del territorio, evitando duplicazioni ed operando secondo criteri di massima semplificazione procedimentale».

ex 5-ter. 150.