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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.1. in Assemblea riferita al C. 3209-bis-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2010  [ apri ]
3.1.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a inserire in un apposito elenco, cartaceo o informatico, il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la nazionalità nonché gli estremi del documento esibito dai clienti alloggiati. I soggetti di cui al comma 1 devono comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza i dati di cui sopra entro le ventiquattro ore successive all'arrivo dei clienti, mediante consegna dell'elenco, o mediante invio telematico o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«3-bis. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1000».

ex 3. 2.