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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1-quater.200. in Assemblea riferita al C. 3209-bis-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2010  [ apri ]
1-quater.200.
approvato

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-quater. - 1. All'articolo 3, comma 2, alinea, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi», dopo le parole: «delle finanze» sono inserite le seguenti: «, con il Ministro per la semplificazione normativa», dopo le parole: «di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «che si esprime entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche in assenza del predetto parere,» e dopo le parole: «predetto Ministero,» sono inserite le seguenti: «secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché».
2. All'articolo 3, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «decreti legislativi di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «, corredati della relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,»;
b) al secondo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni»;
c) al terzo periodo, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dal comma 2 e dal terzo periodo del presente comma, o successivamente, questi sono prorogati di novanta giorni».

La Commissione