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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1-bis.1. in Assemblea riferita al C. 3209-bis-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2010  [ apri ]
1-bis.1.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-bis. - (Fascicolo informatico e trasmissione delle certificazioni di qualità e ambientali). - 1. Lo sportello unico trasmette, nella forma di un fascicolo informatico per ciascuna impresa, al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai fini del loro inserimento nel REA, i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, certificazioni, nonché degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Le certificazioni di qualità e ambientali relative all'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi sono presentate allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, o al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, al fine del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

vedi 1-bis. 1