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Legislatura XVI

Proposta emendativa 14.4. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 3196

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/02/2010  [ apri ]
14.4.
inammissibile

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni per la pubblicizzazione del rapporto di lavoro del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2001 n. 165, dopo le parole: «il rapporto d'impiego» sono inserite le seguenti: «del personale, anche di livello dirigenziale, dei ruoli, anche speciali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, entro 60 giorni dalla conversione del decreto legge, autonome disposizioni ordinamentali ai sensi dell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2001 n. 165, come modificato dal comma 1. Fino all'adozione di tali disposizioni, al personale dei ruoli, anche speciali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri si applica la normativa, anche contrattuale, previgente in conformità a quanto previsto dall'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150.