Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Competenze della Protezione civile).
1. L'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è sostituito dal seguente:
«Art. 2.
1. Rientrano nelle competenze del Servizio della protezione civile gli eventi connessi a calamità naturali, a catastrofi anche collegate ad incuria o attività dell'uomo che, per intensità od estensione debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
2. Altri eventi di natura non calamitosa ma di carattere ed entità straordinari possono essere affidati all'attività di coordinamento del Dipartimento della Protezione civile che li fronteggia con i poteri ordinari.
3. Le ordinanze di cui agli articoli 3 e 5 sono emanate esclusivamente per fronteggiare gli eventi di cui al comma 1».
2. Il comma 5 dell'articolo 5-bis della legge 401 del 9 novembre 2001 di conversione del decreto-legge 343 del 7 settembre 2001 è abrogato.
3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri effettua una ricognizione delle ordinanze di protezione civile con cui è dichiarato lo stato di emergenza relativamente ad eventi calamitosi o di carattere straordinario per verificarne la conformità con i criteri di cui all'articolo 2 della legge n. 225 del 1992 come modificato dal comma 1 e 'con il comma 3 del presente articolo. Conseguentemente, con proprio decreto, da adottare sentito il Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio revoca le ordinanze non conformi ai predetti criteri. Tale decreto è immediatamente trasmesso al Parlamento.