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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.500. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 3196

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/02/2010  [ apri ]
13.500.
approvato

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: mediante assunzioni inserire le seguenti:, anche in sovrannumero con riassorbimento;
b) al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la prima attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di cinque milioni di euro per l'anno 2010, cui si fa fronte ai sensi dell'articolo 18;
c) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Al personale dei consorzi di cui al presente articolo che risulta in esubero rispetto alla dotazione organica si applicano le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, proroghe e integrazioni, ferma restando l'attivazione di misure di politica attiva, anche in applicazione dell'accordo fra Governo, regioni e province autonome del 12 febbraio 2009».

Conseguentemente, all'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:
1) nell'alinea del comma 1, sostituire le parole: euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: euro 5.000.000 per l'anno 2010;
2) sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) quanto a euro 35.000.000 per l'anno 2010 e ad euro 30.000.000 per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale, per un importo di euro 60.819.000 per l'anno 2010 ed euro 30.000.000 per l'anno 2011, nonché, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per un importo di euro 14.900.000 per l'anno 2010. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è contestualmente incrementato, in termini di sola cassa possono essere utilizzate dal CIPE in sede di assegnazione delle singole annualità delle risorse del Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale».

Il Governo