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Legislatura XVI

Proposta emendativa 14.01. in Assemblea riferita al C. 3196-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2010  [ apri ]
14.01.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:
Art. 14.1. - (Competenze della Protezione civile). - 1. L'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Rientrano nelle competenze del Servizio della protezione civile gli eventi connessi a calamità naturali, a catastrofi anche collegate ad incuria o attività dell'uomo che, per intensità o estensione, debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
2. Altri eventi di natura non calamitosa ma di carattere ed entità straordinari possono essere affidati all'attività di coordinamento del Dipartimento della protezione civile che li fronteggia con i poteri ordinari.
3. Le ordinanze di cui agli articoli 3 e 5 sono emanate esclusivamente per fronteggiare gli eventi di cui al comma 1.».

2. Il comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è abrogato.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Presidente del Consiglio dei ministri effettua una ricognizione delle ordinanze di protezione civile con cui è dichiarato lo stato di emergenza relativamente ad eventi calamitosi o di carattere straordinario per verificarne la conformità con i criteri di cui all'articolo 2 legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Conseguentemente, con proprio decreto, da adottare sentito il Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri revoca le ordinanze non conformi ai predetti criteri. Tale decreto è immediatamente trasmesso al Parlamento.