Sostituire il comma 6, con il seguente:
6. Per ciò che concerne l'impianto di termovalorizzazione previsto nella provincia di Salerno, da dimensionarsi per il trattamento di un quantitativo di rifiuti non superiore a 300.000 tonnellate annue, resta fermo quanto previsto dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3641 del 16 gennaio 2008. Dalla presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.