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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.1.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 3175

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2010  [ apri ]
7.1.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti previsti dall'articolo 4, ai procedimenti di cui all'articolo 1, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo articolo 1, comma 3, lettera b), pendenti alla stessa data; a tal fine il giudice delegato ovvero il giudice che procede comunicano tempestivamente all'Agenzia i dati relativi al procedimento ed ai beni sequestrati ed impartiscono le disposizioni necessarie all'amministratore giudiziario.