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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.2.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 3175

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2010  [ apri ]
5.2.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) Alla lettera a) al comma 1, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
«1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato e un amministratore e dispone la comunicazione del provvedimento all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. All'Agenzia sono comunicati tutti i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro.»;
2) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. L'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato ed avanza proposte e suggerimenti per la migliore utilizzazione del bene.»;
b) alla lettera a) sopprimere i numeri 3) e 4);
c) alla lettera
a), al numero 5), capoverso 4-bis, sostituire le parole da: «Agenzia» fino a: «scelte» con le seguenti: «il Tribunale, osservando le modalità di cui al comma 3, nomina un amministratore giudiziario»:

conseguentemente al secondo periodo sostituire la parola: L'Agenzia con la seguente: Egli;
d) alla lettera a), sostituire il numero 6) con il seguente: «6). Il comma 4-ter è sostituito dal seguente: «4-ter. Il tribunale autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'Azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica dell'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva, e del suo mercato o di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L'Autorità giudiziaria acquisisce, altresì, il previo parere dell'Agenzia da trasmettersi entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione degli atti da autorizzare. Il Tribunale motiva circa le specifiche circostanze che impongono di disattendere il parere espresso dall'Agenzia.»;
e) alla lettera a) sopprimere il numero 7);
f) Alla lettera
b), sostituire il numero 1) con il seguente:
1). L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili, e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, senza autorizzazione scritta del giudice delegato. L'Agenzia propone al giudice delegato l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione.»;

g) alla lettera b) sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'amministratore, coadiuvato dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, secondo le direttive impartite dal giudice delegato, presenta a quest'ultimo, entro tre mesi dall'affidamento, una relazione particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesti, i documenti giustificativi; segnala altresì al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della gestione»;
h) alla lettera b) sostituire il numero 3) con il seguente:
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'amministratore di cui all'articolo 2-sexies adempie con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale su proposta del giudice delegato o d'ufficio. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata propone al giudice delegato tutte le determinazioni necessarie al fine di assicurare la tempestiva destinazione dei beni confiscati; a tale fine richiede alle competenti amministrazioni tutti i provvedimenti che si rendono necessari»;
i) sopprimere la lettera c);
l) alla lettera d) sostituire il numero 2) con il seguente:
2) «il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies svolge le proprie funzioni sotto il controllo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, ovvero sino a quando sia data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies.»;
m) alla lettera d) sopprimere il numero 3).