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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.16.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 3175

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2010  [ apri ]
5.16.

Al comma 1, lettera f), al numero 1, sopprimere il numero 1.2) e sostituire il numero 2) con il seguente:
«
2. Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) trasferiti con provvedimento dell'Agenzia per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali, anche attraverso loro consorzi o associazioni, possono amministrare direttamente il bene o assegnano in concessione a titolo gratuito, e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, l'uso è disciplinato, con apposita convenzione, per una durata almeno decennale, che stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del rinnovo, e disciplina le procedure autorizzatorie necessarie per modificare o incrementare il bene. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi,».