Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:
o-a) Al comma 3 dell'articolo 2-ter aggiungere, in fine, le parole:
«Per i beni immobili sequestrati in quota indivisa, o gravati da diritti reali di godimento o di garanzia, i titolari dei diritti stessi possono intervenire nel procedimento con le medesime modalità al fine dell'accertamento ditali diritti, nonché della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella toro acquisizione. Con la decisione di confisca, il Tribunale determina la somma spettante per la liberazione degli immobili dai gravami ai soggetti per i quali siano state accertate le predette condizioni. Si applicano le disposizioni per gli indennizzi relativi agli espropri per pubblica utilità».