Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: L'Agenzia coopera con l'Autorità Giudiziaria nell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, anche al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.