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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.7.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 3175

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2010  [ apri ]
1.7.

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: con esclusione di quei beni per i quali gli enti territoriali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al Prefetto per le finalità di cui all'articolo 2-undecies comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575. Qualora gli enti territoriali di cui al presente articolo manifestino un interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, si procede alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. I costi necessari alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali, sono posti a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo è versato direttamente allo Stato.