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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.3.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 3175

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2010  [ apri ]
5.3.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articolo precedenti, il Tribunale nomina il giudice delegato e un amministratore e dispone la comunicazione del provvedimento all'Agenzia nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. All'Agenzia sono comunicati tutti i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro.»

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis
. L'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato ed avanza proposte e suggerimenti per la migliore utilizzazione del bene»,;
sopprimere i numeri da 2) a 7);
alla lettera b) sopprimere il numero 1);
alla lettera
b) sostituire il numero 2) con il seguente:
«2. L'Amministratore, eventualmente coadiuvato dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata secondo le direttive impartite dal giudice delegato, deve presentare a quest'ultimo, entro tre mesi dall'affidamento, una relazione particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesta, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuta a conoscenza nel corso della gestione»;
alla lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) «il comma 3 è sostituto dal seguente: «3. L'amministratore deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal Tribunale su proposta del giudice delegato o d'ufficio»;

dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3.1.) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata propone al giudice delegato tutte le determinazioni necessarie al fine di assicurare la tempestiva destinazione dei beni confiscati; a tale fine richiede alle competenti amministrazioni tutti i provvedimenti che si rendono necessari.»
alla lettera b) sopprimere il numero 4;
sopprimere la lettera
c);
alla lettera d) sostituire il numero 2 con il seguente:
2) il comma 2) è sostituto dal seguente:
2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies svolge le proprie funzioni sotto il controllo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando sia data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies»;
alla lettera d), sopprimere il numero 3.