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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.13.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 3175

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2010  [ apri ]
5.13.

Al comma 1, lettera a), al numero 6), capoverso comma 4-ter dopo il primo alinea è inserito il seguente:
4-ter. Il tribunale autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L'autorità giudiziaria acquisisce, altresì, il previo parere dell'Agenzia da trasmettersi entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione degli atti di amministrazione da autorizzare. Il tribunale motiva circa le specifiche circostanze che impongono di disattendere il parere espresso dall'Agenzia.