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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.11.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 3175

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/03/2010  [ apri ]
5.11.

Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 5 con il seguente:
5) Il comma 4-bis è così sostituito: «Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, osservando le modalità di cui al comma 3. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale e sui costi dell'amministrazione giudiziaria. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa. Il tribunale acquisisce, altresì, il previo parere dell'Agenzia da trasmettersi entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del programma. Il tribunale motiva circa le specifiche circostanze che impongono di disattendere il parere espresso dall'Agenzia.