Aggiungere, in fine, il seguente comma.
4-bis. «4. Al finanziamento dell'attività, dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia, si provvede destinando prevalentemente e preferibilmente risorse provenienti dalla gestione, dall'impiego e dalla vendita di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e nel corso del procedimento di prevenzione».