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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.77. in Assemblea riferita al C. 3175

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/03/2010  [ apri ]
5.77.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 2 è sostituto dal seguente: «2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies svolge le proprie funzioni sotto il controllo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando sia data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies».