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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.37. in Assemblea riferita al C. 3175

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/03/2010  [ apri ]
5.37.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo l'articolo 3-quinquies è aggiunto il seguente:
«Art. 3-sexies. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione e nella formazione dei ruoli di udienza:
a) dei procedimenti previsti dalla presente legge;
b) dei procedimenti previsti dalla legge 22 maggio 1975, n. 152;
c) dei procedimenti aventi ad oggetto le proposte di applicazione di misure patrimoniali ai sensi degli articoli 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e 1, numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

2. I dirigenti dei tribunali avente sede nel capoluogo di provincia e delle Corti d'appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e definizione prioritaria dei procedimenti previsti dal comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti di cui alla presente legge. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere le valutazioni effettuate ai sensi del presente comma.
3. Anche al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 1 e 2, presso gli uffici giudicanti indicati al comma 2 sono individuati, osservato il procedimento di cui all'articolo 7-bis, commi 1 e 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i collegi giudicanti o le sezioni che trattano in via esclusiva o prevalente i procedimenti previsti dalla presente legge, dalla legge 22 maggio 1975, n. 152, e dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423».