Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:
«1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all'articolo 2-septies, comma 2, e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima.»