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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.21. in Assemblea riferita al C. 3175

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/03/2010  [ apri ]
5.21.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) all'articolo 2-duodecies:
1) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le somme ricavate ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-undecies, lettere b) e c), e i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione di beni aziendali di cui al comma 3 del medesimo articolo 2-undecies, affluiscono in due fondi, nella misura del 50 per cento per ciascun fondo, istituiti presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
2. Un Fondo di garanzia a favore dei soggetti di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 2-undecies, per consentire loro l'accesso al credito per la realizzazione di progetti volti al risanamento o al miglioramento dei beni immobili confiscati assegnati in concessione.
3. Un Fondo per il risarcimento dei danni a favore dei soggetti assegnatari dei beni confiscati che siano stati vittime di atti intimidatori attraverso la distruzione o la sottrazione anche di beni strumentali alla gestione degli stessi beni confiscati.
3-bis. Il direttore dell'Agenzia è competente a disporre sulle richieste di autorizzazione al contributo previa delibera del Consiglio direttivo»;
2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Gli enti territoriali di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti che viene periodicamente aggiornato. L'elenco reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni, nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario, gli estremi, l'oggetto, la durata dell'atto di concessione».