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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.20. in Assemblea riferita al C. 3175

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/03/2010  [ apri ]
5.20.(testo corretto)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) All'articolo 2-duodecies, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), di cui al comma 1 dell'articolo 2-undecies e i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni aziendali, di cui al comma 3 dell'articolo 2-undecies, affluiscono in due fondi - nella misura del 50 per cento - istituiti presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata:
a) un fondo di garanzia a favore dei soggetti di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 2-undecies per consentire l'accesso al credito per la realizzazione di progetti volti al risanamento o al miglioramento dei beni immobili confiscati concessi;
b) un fondo per il risanamento dei soggetti assegnatari dei beni che siano stati oggetto di atti intimidatori attraverso la distruzione e la sottrazione di beni strumentali alla gestione degli stessi beni confiscati.

2. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, dispone sulle richieste di contributi».