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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.2. in Assemblea riferita al C. 3175

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/03/2010  [ apri ]
5.2.

Al comma 1 lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: alla procedura fino alla fine del numero con le seguenti: e un amministratore e dispone la comunicazione del provvedimento all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. All'Agenzia sono comunicati tutti i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro».

Conseguentemente:
al medesimo comma:
lettera
a):
sostituire il numero 2) con il seguente:

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. L'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato ed avanza proposte e suggerimenti per la migliore utilizzazione del bene»;
sopprimere i numeri 3) e 4);
numero 5):
primo periodo, sostituire le parole da:
l'Agenzia fino a: scelte con le seguenti: il tribunale, osservando le modalità di cui al comma 3, nomina un amministratore giudiziario;
secondo periodo, sostituire le parole: L'Agenzia con la seguente: Egli;
sostituire il numero 6) con il seguente:
6) il comma 4-ter è sostituito dal seguente: «4-ter. Il tribunale autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica dell'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva, e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L'autorità giudiziaria acquisisce, altresì, il previo parere dell'Agenzia da trasmettersi entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione degli atti da autorizzare. Il tribunale motiva circa le specifiche circostanze che impongono di disattendere il parere espresso dall'Agenzia»;
sopprimere il numero 7);
lettera
b):
sostituire il numero
1) con il seguente:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili, e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, senza autorizzazione scritta del giudice delegato. L'Agenzia propone al giudice delegato l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione»;
sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'amministratore, coadiuvato dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, secondo le direttive impartite dal giudice delegato, presenta a quest'ultimo, entro tre mesi dall'affidamento, una relazione particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesti, i documenti giustificativi; segnala altresì al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della gestione»;
sostituire il numero 3) con il seguente:
3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'amministratore di cui all'articolo 2-sexies adempie con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale su proposta del giudice delegato o d'ufficio. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata propone al giudice delegato tutte le determinazioni necessarie al fine di assicurare la tempestiva destinazione dei beni confiscati; a tale fine richiede alle competenti amministrazioni tutti i provvedimenti che si rendono necessari»;
sopprimere la lettera c);
lettera d):
sostituire il numero
2) con il seguente:
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies svolge le proprie funzioni sotto il controllo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, ovvero sino a quando sia data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies»;
sopprimere il numero 3).