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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.17. in Assemblea riferita al C. 3175

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/03/2010  [ apri ]
5.17.

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) trasferiti con provvedimento dell'Agenzia per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali anche attraverso loro consorzi ed associazioni, possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. L'uso è disciplinato, per una durata almeno decennale, con apposita convenzione che stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del rinnovo e disciplina le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene stesso. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;».