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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.300. in Assemblea riferita al C. 3175

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/03/2010  [ apri ]
7.300.
approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per le finalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, l 'Agenzia procede alla definizione e compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Qualora gli enti territoriali di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, manifestino un interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, l'Agenzia può procedere, valutati i profili occupazionali, alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. I costi necessari alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali, sono posti a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo è versato direttamente allo Stato.

Le Commissioni