stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.60. in Assemblea riferita al C. 3175

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/03/2010  [ apri ]
5.60.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, senza autorizzazione scritta del giudice delegato. L'Agenzia propone al giudice delegato l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. Il giudice motiva circa le specifiche circostanze che impongono di disattendere le proposte formulate dall'Agenzia».

ident. 5.14.