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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.6. in Assemblea riferita al C. 3175

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/03/2010  [ apri ]
5.6.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1-bis) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Fino alla confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine L'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o assegnazione del bene.
1-ter. Successivamente alla confisca di primo grado l'amministrazione è conferita all'Agenzia, la quale può avvalersi, in qualità di coadiutore, dell'amministratore giudiziario designato dal tribunale. Al conferimento dell'incarico si provvede con provvedimento dell'Agenzia comunicato al tribunale. L'incarico ha durata annuale ed è rinnovabile. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore nominato il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 2-octies e all'approvazione di un conto provvisorio».