Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5)
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire il numero 6) con il seguente:
6) il comma 4-ter è sostituito dal seguente: «4-ter. Il giudice delegato autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione».