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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.3. in Assemblea riferita al C. 3175

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/03/2010  [ apri ]
5.3.

Al comma 1 lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: alla procedura fino alla fine del numero con le seguenti: e un amministratore e dispone la comunicazione del provvedimento all'Agenzia nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. All'Agenzia sono comunicati tutti i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro».

Conseguentemente:
al medesimo comma:
lettera
a):
sostituire il numero 2) con il seguente:
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. L'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato ed avanza proposte e suggerimenti per la migliore utilizzazione del bene»;
sopprimere i numeri da 3) a 7);
lettera b):
sopprimere il numero 1);
sostituire il numero 2) con il seguente:
il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'Amministratore, eventualmente coadiuvato dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata secondo le direttive impartite dal giudice delegato, deve presentare a quest'ultimo, entro tre mesi dall'affidamento, una relazione particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesta, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuta a conoscenza nel corso della gestione»;
sostituire il numero 3) con il seguente:
3) il comma 3 è sostituto dal seguente: «3. L'amministratore deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal Tribunale su proposta del giudice delegato o d'ufficio»;
dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata propone al giudice delegato tutte le determinazioni necessarie al fine di assicurare la tempestiva destinazione dei beni confiscati; a tale fine richiede alle competenti amministrazioni tutti i provvedimenti che si rendono necessari»;
sopprimere il numero 4);
sopprimere la lettera c);
lettera d):
sostituire il numero 2) con il seguente:
2) il comma 2 è sostituto dal seguente: «2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies svolge le proprie funzioni sotto il controllo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando sia data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies»;
sopprimere il numero 3).