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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.13. in Assemblea riferita al C. 3175

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/03/2010  [ apri ]
5.13.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5)

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire il numero 6) con il seguente:
6) il comma 4-ter è sostituito dal seguente: «4-ter. Il tribunale autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L'autorità giudiziaria acquisisce, altresì, il previo parere dell'Agenzia da trasmettersi entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione degli atti di amministrazione da autorizzare. Il tribunale motiva circa le specifiche circostanze che impongono di disattendere il parere espresso dall'Agenzia».