Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) per la riutilizzazione e la fruizione dei beni confiscati alla mafia, l'istituzione di un fondo destinato alla progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali o produttivi da perseguire o per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, alimentato con somme, provenienti dalle confische, confluite al Fondo unico per la giustizia.