Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) l'istituzione di un fondo, alimentato dai proventi confluiti al Fondo unico per la giustizia, con la finalità esclusiva di liberare il patrimonio confiscato dai crediti vantati dai terzi di buona fede e/o dalle amministrazioni dello Stato, volto a consentire all'Agenzia la possibilità di istruire percorsi transattivi necessari a chiudere le procedure in itinere che impediscono l'utilizzo del patrimonio stesso.