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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.8. in Assemblea riferita al C. 3175

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/03/2010  [ apri ]
1.8.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Sono esclusi dalle disposizioni del comma 3 quei beni per i quali gli enti territoriali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per le finalità di cui all'articolo 2-undecies comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575. Qualora gli enti territoriali di cui al presente articolo manifestino un interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, si procede alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. I costi necessari alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali, sono posti a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo è versato direttamente allo Stato.