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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.301. in Assemblea riferita al C. 3175

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/03/2010  [ apri ]
1.301.
approvato

Al comma 3, lettera b), premettere le parole: coadiuva l'autorità giudiziaria nella

Conseguentemente:
al medesimo comma:

sostituire la lettera c) con la seguente:
c)
coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e amministra i beni a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare;
sostituire la lettera e) con la seguente:
e)
amministrazione e destinazione dei beni confiscati anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in esito al procedimento penale per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
all'articolo 3:
comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
sequestrati e confiscati con le seguenti: confiscati anche in via non definitiva;
comma 3, primo periodo, dopo le parole: e confiscati aggiungere le seguenti: anche in via non definitiva;
all'articolo 5:
comma 1, sostituire le lettere
a), b) e c) con le seguenti:
a) l'articolo 2-sexies è sostituito dal seguente:
«Art. 2-sexies. - 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e, previa intesa con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, un amministratore. L'intesa si intende acquisita se l'Agenzia non provvede entro ventiquattro ore dal ricevimento della comunicazione del tribunale.
2. L'amministratore è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.
3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario.
4. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite.
5. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o assegnazione del bene.
6. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.
7. Dopo il decreto di confisca di primo grado l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può avvalersi di uno o più coadiutori. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo non intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L'incarico può essere conferito all'amministratore giudiziario designato dal tribunale. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore già nominato, il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 2-octies e all'approvazione di un conto provvisorio. L'Agenzia può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario.
8. L'amministratore viene immesso nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni.
9. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica sul proprio sito l'elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento.
10. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile e successive modificazioni, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa.
11. L'amministratore con la frequenza stabilita dal giudice delegato presenta relazioni periodiche sull'amministrazione che trasmette anche all'Agenzia.
12. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.
13. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 2-octies, in quanto applicabili.
14. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospesa la decorrenza dei relativi termini di prescrizione.
15. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile.»;
b) l'articolo 2-septies è sostituito dal seguente:
«Art. 2-septies. - 1. L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato. Nei casi in cui l'amministrazione è affidata all'Agenzia la stessa richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti di cui al primo periodo.
2. L'amministratore deve presentare al giudice delegato e all'Agenzia, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.
3. Egli deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale, su proposta del giudice delegato o dell'Agenzia, o di ufficio.
4. Nel caso di trasferimento fuori della residenza all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per il dirigente superiore.»;
c) l'articolo 2-octies è sostituito dal seguente:
«Art. 2-octies. - 1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento.
2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro.
3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario o all'Agenzia, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies, sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto a recupero. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.
4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi.
5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone, in merito agli adempimenti richiesti, entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica.
7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore o l'Agenzia può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La Corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso.»;
comma 2, capoverso, sostituire le parole da: Ai casi di fino a: e successive modificazioni con le seguenti: Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni, adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi.
all'articolo 7, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni oggetto dei procedimenti di cui al comma precedente, il giudice delegato ovvero il giudice che procede comunica tempestivamente all'Agenzia i dati relativi ai detti procedimenti e impartisce le disposizioni necessarie all'amministratore giudiziario. L'Agenzia può avanzare proposte al giudice per la migliore utilizzazione del bene ai fini della sua successiva destinazione.

Le Commissioni